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Il Decreto Fiscale 2019, convertito dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, ha modificato i limiti di trasferimento di denaro contante sanciti dall’articolo 49 del DLgs 231/2007.
Dopo la variazione già recepita a luglio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022, viene ulteriormente ridotta la soglia: pertanto, dal 1° gennaio è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.
Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite della banca.