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MIFID: le nuove regole

le norme per la tutela degli investitori

La direttiva comunitaria “MIFID” (Markets in Financial Instruments Directive - Direttiva Mercati in strumenti finanziari) ha lo scopo di armonizzare e rendere più trasparente il funzionamento dei mercati finanziari europei. Creare un quadro normativo unico per tutti i paesi della Comunità costituisce, infatti, un presupposto irrinunciabile per l’effettiva realizzazione e per lo sviluppo di un mercato europeo comune. 

Dal 1° novembre 2007, in attuazione della direttiva comunitaria “MIFID”, è mutato il quadro normativo entro il quale si svolge la relazione fra intermediari e risparmiatori, a seguito della introduzione di nuove regole che hanno l’obiettivo di migliorare il rapporto tra intermediari e risparmiatori e di favorire l’assunzione di comportamenti più consapevoli e attivi nelle decisioni di investimento.

LE PRINCIPALI NOVITÀ

Classificazione della clientela
La MIFID introduce una nuova classificazione della clientela in tre categorie, ad ognuna delle quali associa un diverso livello di protezione. Il livello di protezione massimo è associato alla categoria “Clienti al dettaglio”. La generalità dei clienti rientra in questa categoria. Le altre categorie “Investitori professionali” e “Controparti qualificate” sono inizialmente riservate a soggetti che, per requisiti oggettivi, investono in strumenti finanziari in modo professionale e posseggono esperienze, conoscenze e competenze che li mettono in grado di valutare compiutamente i rischi finanziari connessi agli investimenti. E’ prevista la possibilità di richiedere una classificazione diversa da quella inizialmente attribuita, ad esempio un cliente professionale può richiedere un livello di tutela maggiore richiedendo che gli vengano fornite le tutele riservate ai clienti al dettaglio. 

Servizi di investimento 
La MIFID introduce una nuova classificazione dei servizi di investimento, ovvero delle attività attraverso le quali gli investitori possono impiegare sotto varie forme, i loro risparmi in attività finanziarie. Tutti i servizi di investimento hanno ad oggetto strumenti finanziari (termine con il quale ci si riferisce ad azioni, obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi….). 
Si segnala, in particolare, l’introduzione del servizio di investimento denominato “Consulenza in materia di investimenti”. Con la consulenza l’intermediario fornisce consigli o raccomandazioni relative ad una o più operazioni concernenti un determinato strumento finanziario. Il consiglio o la raccomandazione sono personalizzati, ossia presentati come adatti al cliente e basati sulle caratteristiche del cliente stesso. 

Appropriatezza ed adeguatezza 
La MIFID introduce i principi dell’appropriatezza e dell’adeguatezza come criteri in base ai quali valutare se un servizio o un prodotto è adatto al cliente.
L’ appropriatezza è valutata in funzione della conoscenza ed esperienza che il cliente possiede in relazione al tipo di strumento finanziario proposto o richiesto. 
L’ adeguatezza è valutata anche in funzione della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del cliente. 
Lo strumento attraverso il quale l’intermediario acquisisce le informazioni minime richieste per valutare l’appropriatezza e l’adeguatezza è un questionario
Rispondere alle domande del questionario è estremamente conveniente poichè significa fornire all’intermediario il set di informazioni minime affinché quest’ultimo possa svolgere correttamente, nell’interesse del cliente, il servizio di investimento. 

Per approfondimenti è possibile consultare i fascicoli informativi realizzati da CONSOB: 
Impariamo ad investire - Regole e consigli pratici“ 
I servizi di investimento - Cosa sono e quali tutele sono previste per i risparmiatori

Per visionare le policy MIFID clicca di seguito

Mappatura conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento - aggiornamento 03 2024

Mappatura conflitti di interesse nella distribuzione assicurativa - aggiornamento febbraio 2024

Policy di Valutazione e Pricing e Regole per la negoziazione dei prestiti obbligazionari emessi ante 21/03/2023 – aggiornamento 07 2024

Sintesi della politica di pricing per i prestiti obbligazionari emessi post 21 03 2023

Execution policy Gruppo BCC Iccrea - aggiornamento 31 07 2024

Policy classificazione della clientela ai fini MIFID - aggiornamento 30 03 2021

Strategia di esecuzione e trasmissione ordini La Bcc – aggiornamento 07 2024

Policy di gestione dei conflitti di interesse e incentivi nella prestazione di servizi di investimento e accessori e nella distribuzione di prodotti assicurativi - aggiornamento 05 05 2023

MIFID 2, COS’È?
La MIFID 2 è una direttiva europea sui servizi finanziari, del 15 maggio 2014, che è  diventata operativa dal 3 gennaio 2018. La normativa rappresenta l’evoluzione della precedente disciplina, la MIFID, del 2007. Ne amplifica il campo d’azione e la magnitudo. MIFID è acronimo di Markets in Financial Instruments Directive. Lo scopo della MIFID 2 è quello di aumentare la tutela per chi investe, grazie a un maggior numero di informazioni e a nuove imposizioni per le imprese e gli intermediari finanziari (come gli istituti bancari, le Società di Gestione del Risparmio e le Società di Intermediazione Mobiliare). 
Gli operatori della BCC sono a disposizione per ulteriori informazioni.

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